Il Comune non ha riconosciuto al contribuente per gli immobili, detenuti in proprietà e utilizzati nel 2012 per accogliere, accudire ed assistere anziani autosufficienti e non autosufficienti, in attuazione di una apposita convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, il diritto all’esenzione, in quanto ai sensi dell’art. l, comma 1,. lettera p) e dell’art. -4, comma 2, lettera a) del D.M. 200/2012, l’Azienda Pubblica non ha dimostrato di svolgere l’attività istituzionale con modalità non commerciali.
a) al comma l, l’obbligo delle “istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi;
b) comma 8: “alle istituzioni riordinate in aziende di servizi si applicano le disposizioni fiscali di cui all’art. 88, comma 2, del D.P.R, 22 dicembre 1986, n. 917 e delle disposizioni, anche amministrative, di attuazione”. L’art. 88 del TUIR, prevede che l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali, non costituiscono esercizio di attività commerciali.
In allegato il testo completo della Sentenza della CTP di Udine.
Fonte: CTP Udine